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Assicurazione Ingegneri e Architetti

Ingegneri a lavoro, Assicurazione Ingegneri Area Tecnica

Oggetto dell’assicurazione:

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare a terzi (a titolo di capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a seguito di Richieste di Risarcimento avanzate da terzi per errori od omissioni colposi o gravemente colposi commessi nell’esercizio dell’Attività Professionale indicata nella Scheda di Polizza.

Applicazione temporale dell’assicurazione ( “Claim Made”) – Retroattività

La copertura assicurativa si applica solo alle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta durante il periodo di assicurazione, a condizione che siano rispettate le condizioni specificate nella polizza.

Cessazione dell’assicurazione e Periodo di Ultrattività

La cessazione dell’assicurazione può verificarsi in diverse circostanze specificate nella polizza: possono includere l’ammissione dell’Assicurato a procedure concorsuali, il trasferimento dell’attività a terzi o l’aggregazione della propria attività con quella di terzi, lo scioglimento di rapporti di associazione in caso di studio associato, nonché richieste di risarcimento fraudolente o comportamenti illeciti da parte dell’Assicurato. In tali casi, l’assicurazione cesserà di essere efficace, e l’Assicurato avrà diritto alla restituzione del premio non goduto relativo al periodo di assicurazione rimanente. Il periodo di ultrattività rappresenta un’importante estensione della copertura assicurativa in caso di cessazione dell’attività professionale dell’Assicurato per motivi diversi dalla sospensione o dalla radiazione dall’albo/registro professionale, dall’inibizione all’esercizio della professione per ordine dell’autorità giudiziaria o per motivi disciplinari. In tali circostanze, l’assicurazione può essere estesa per un periodo aggiuntivo di tempo previsto dalla polizza, a condizione che l’Assicurato paghi un premio supplementare corrispondente al 350% dell’ultima annualità di polizza in corso.

Durante il periodo di ultrattività, l’Assicurato sarà coperto da eventuali richieste di risarcimento avanzate da terzi per la prima volta nel periodo di ultrattività stesso, a condizione che tali richieste traggano origine da errori od omissioni commessi con colpa anche grave dopo la data di retroattività ma prima della data di cessazione dell’attività professionale.

Inoltre, se la cessazione dell’attività è dovuta a morte o incapacità dell’Assicurato, i suoi eredi o tutori potranno usufruire del periodo di ultrattività senza pagamento di ulteriori premi. Tuttavia, è necessario che l’Assicurato o i suoi eredi notifichino tempestivamente la cessazione dell’attività agli Assicuratori o tramite il Broker, entro novanta (90) giorni dall’avvenuta cessazione, altrimenti perderanno il diritto all’indennizzo.

 

Massimale – Sottolimite di Indennizzo – Scoperto/Franchigia:

L’Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale (e/o Sottolimite di Indennizzo) per ciascuna Richiesta di Risarcimento ed in aggregato così come indicato nella Scheda di Polizza.

L’obbligazione degli Assicuratori in base alla Polizza non potrà in nessun caso eccedere il Massimale o Sottolimite di Indennizzo, indipendentemente dal numero di Richieste di Risarcimento, di errori odomissioni, di terzi danneggiati, di Assicurati.

In nessun caso il Sottolimite di Indennizzo eventualmente indicato nella Scheda di Polizza in relazione a specifici rischi potrà essere inteso in aggiunta al Massimale e rappresenta l’esposizione massima degli Assicuratori per detti specifici rischi.

In nessun caso il Massimale della Polizza potrà cumularsi con il massimale di polizze eventualmente precedenti o successive.

L’Indennizzo sarà corrisposto con uno Scoperto/Franchigia per ciascuna Richiesta di Risarcimento a carico dell’Assicurato nella misura indicata nella Scheda di Polizza. Lo Scoperto/la Franchigia dovrà restare a carico dell’Assicurato senza che egli possa, a pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri assicuratori.

Responsabilità Solidale dell’Assicurato

In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, assicurati e non, l’Assicurazione copre la responsabilità dell’Assicurato per l’intero, salvo il diritto di regresso degli Assicuratori nei confronti dei condebitori solidali.

Territorio

La Polizza si applica alle Richieste di Risarcimento originate da errori od omissioni verificatisi in qualsiasi luogo nel Mondo, fatta eccezione per Stati Uniti D’America, Canada e territori che ricadono sotto la loro giurisdizione.

 

Attività Ricomprese nella Polizza e Coperture Sempre Operanti:

Sono ricomprese nell’ambito della Polizza – ai termini ed alle condizioni tutte ivi previste – a titolo esemplificativo e non esaustivo e ferme le esclusioni e limitazioni tutte di cui alla Polizza – le Richieste di Risarcimento derivanti da:

(PERDITA DI DOCUMENTI)

Fermo quanto previsto alla sezione Esclusioni Particolari che segue, smarrimento, distruzione e deterioramento di Documenti per i quali l’Assicurato ed i suoi collaboratori abbiano obbligo di deposito, conservazione, custodia anche temporanea. La presente garanzia comprenderà il rimborso delle spese ragionevolmente necessarie per la sostituzione o il restauro dei Documenti perduti, danneggiati, smarriti o distrutti, purchè comprovate da fatture o note di addebito approvate da persona nominata dagli Asscuratori ed approvata dall’Assicurato. Tale garanzia è prestata con il Sottolimite di Indennizzo di EURO 100.000,00 per ciascuna Richiesta di Risarcimento.

(FATTO COLPOSO O DOLOSO DEI COLLABORATORI)

Fatto colposo o doloso dei Collaboratori nello svolgimento dell’Attività Professionale e del cui fatto l’Assicurato debba rispondere, fermo restando il diritto di rivalsa degli Assicuratori nei confronti di questi ultimi in caso di dolo;

(PENALITÀ FISCALI E SANZIONI)

Penalità fiscali, multe e sanzioni irrogate ai clienti dell’Assicurato per errori od omissioni imputabili all’Assicurato.

(“PRIVACY”)

Violazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 101/2018 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679. Tale estensione di garanzia è prestata con il Sottolimite di Indennizzo di EURO 150.000,00 per ciascuna Richiesta di Risarcimento e cessa in ogni caso i suoi effetti qualora rilsutasse che l’Assicurato non abbia adottato tutte le misure necessarie per proteggere i dati in custodia/utilizzati.

(DIFFAMAZIONE)

Diffamazione non intenzionale e/o danni alla reputazione e/o danni all’immagine provocati con colpa dall’Assicurato nell’esercizio dell’Attività Professionale.

(RESPONSABILITÀ CIVILE NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO)

fermo quanto previsto nella sezione Esclusioni Particolari che segue, entro il Sottolimite di Indennizzo e con l’applicazione della Franchigia/dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza, Richieste di Risarcimento per Danni Materiali a terzi conseguenti ad un fatto accidentale verificatosi nei locali in cui l’Assicurato svolge l’Attività Professionale.

(SOSPENSIONE ATTIVITA’ TERZI)

Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi per interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, o commerciali, artigianali, agricole o di servizi derivanti da fatto colposo, errore, omissione, negligenza, imprudenza o imperizia nell’esercizio dell’Attività Professionale.

(PARTITA IVA DIVERSA)

Attività Professionale svolta in nome e per conto proprio con propria Partita IVA, diversa da quella del Contraente, a condizione che i proventi delle relative attività, i nomi dei singoli professionisti e i relativi numeri di partita IVA siano indicati nel Questionario/Modulo di Proposta.