Tipologia della Collaborazione
L’attività del broker grossista (“wholesale”) – non disciplinata dalla normativa sull’intermediazione, ma diffusa nella pratica in diversi Paesi europei – consiste nel piazzare nel mercato assicurativo i rischi assunti dal dettagliante (broker retail) che non riuscirebbe, da solo, ad ottenere le medesime condizioni di particolare favore per gli assicurati.
Il Broker grossista fornice al dettagliante selezionati prodotti o servizi, fornendogli al riguardo adeguata consulenza ed assistenza tecnica; il broker wholesale mette a disposizione del mercato, e dunque anche degli altri broker, la propria esperienza e coperture per le quali, nel tempo, ha negoziato con le imprese di assicurazione condizioni economiche più favorevoli.
Nell’ambito di tale operatività, in particolare, ciascun intermediario eserciterà in proprio ed in piena autonomia l’attività che gli è propria: il broker dettagliante, con la consulenza del grossista, ricercherà le coperture più adeguate alle esigenze del cliente a condizioni che non riuscirebbe altrimenti ad ottenere; il grossista, a sua volta, selezionerà prodotti o servizi da segnalare al dettagliante, fornendogli, con riguardo agli stessi, adeguata consulenza ed assistenza tecnica.
Con l’approvazione dell’Art. 22, commi 10, 11 e 12 del D.L. 18 Ottobre 2012 n. 179 è consentita la collaborazione reciproca tra iscritti alle sezioni A-B-D ed elenco annesso del RUI “anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati”.
Tale “libera collaborazione tra intermediari” si fonda sul presupposto che siano stabiliti, di volta in volta con riferimento ai contratti assicurativi che in forza dello stesso verranno conclusi, le funzioni di:
- “intermediario emittente/collocatore“: l’intermediario tramite il quale il contratto assicurativo viene stipulato, su proposta dell’intermediario proponente, con i clienti di quest’ultimo;
- “intermediario proponente“: l’Intermediario che propone all’intermediario emittente la stipula di contratti assicurativi con suoi clienti, in forza del presente accordo.
Pertanto secondo l’accordo citato, ciascun intermediario potrà rivestire alternativamente la funzione di “intermediario emittente/collocatore” (per i contratti che stipulerà con i clienti dell’altra parte e su proposta di quest’ultima) ed “intermediario segnalatore/proponente” (per i contratti dei quali proporrà la stipula all’altra parte).
Infine, eventuali rapporti di collaborazione convenuti tra nostro Corrispondente quale “intermediario segnalatore/proponente” ed altri “intermediari emittenti o collocatori” appartenenti alla stessa o ad altra sezione del RUI, non devono formare oggetto di comunicazione all’Ivass e quindi non ne sarà data evidenza nel RUIR.
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