Normativa

[vc_row][vc_column][vc_empty_space alter_height=”medium” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=”” hide_on_mobile=””][vc_empty_space alter_height=”medium” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=”” hide_on_mobile=””][trx_sc_title title_style=”default” link_style=”default” title=”Normativa di BSA”][vc_empty_space alter_height=”medium” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=”” hide_on_mobile=””][vc_column_text]Regolamento per i corrispondenti di BSA
L’attività del broker grossista (“wholesale”) – non disciplinata dalla normativa sull’intermediazione, ma diffusa nella pratica in diversi Paesi europei – consiste nel piazzare nel mercato assicurativo i rischi assunti dal dettagliante (broker retail) che non riuscirebbe, da solo, ad ottenere le medesime condizioni di particolare favore per gli assicurati.

Il Broker grossista fornice al dettagliante selezionati prodotti o servizi, fornendogli al riguardo adeguata consulenza ed assistenza tecnica; il broker wholesale mette a disposizione del mercato, e dunque anche degli altri broker, la propria esperienza e coperture per le quali, nel tempo, ha negoziato con le imprese di assicurazione condizioni economiche più favorevoli.

Nell’ambito di tale operatività, in particolare, ciascun intermediario eserciterà in proprio ed in piena autonomia l’attività che gli è propria: il broker dettagliante, con la consulenza del grossista, ricercherà le coperture più adeguate alle esigenze del cliente a condizioni che non riuscirebbe altrimenti ad ottenere; il grossista, a sua volta, selezionerà prodotti o servizi da segnalare al dettagliante, fornendogli, con riguardo agli stessi, adeguata consulenza ed assistenza tecnica.

Etica Professionale di BSA Insurance Broker
L’etica professionale di BSA Insurance Broker viene gestita con la massima attenzione ed è garanzia assoluta di:

  • riservatezza
  • tutela dei diritti dei propri fornitori e clienti
  • rispetto della privacy

Proponiamo di seguito gli obblighi in capo alla nostra Società ed ai nostri corrispondenti
Il consenso al trattamento dei dati personali rilasciato alla BSA srl deve obbligatoriamente accompagnare la richiesta di quotazione del cliente, attraverso gli specifici modelli (per persona fisica e per persona giuridica) che l’assicurando dovrà sottoscrivere barrando l’apposita casella “Acconsento al trattamento”, almeno nel primo comma. In assenza di tale documento, BSA srl non potrà procedere con la quotazione. BSA srl potrà accettare anche il consenso al trattamento dei dati personali rilasciato a suoi collaboratori (sia persone fisiche che società) purché nello stesso venga riportata la seguente dicitura sottoscritta per accettazione dall’assicurando:

“I Suoi dati, anche sensibili, saranno trasmessi alla BSA Srl con Sede Legale in Roma a Circ.ne Clodia n.36/B – Registro Imprese di Roma / R.E.A. 1229629 – con P.ta IVA / CF 10380141001 ed IVASS iscrizione R. U. I. n. B000298444. Il consenso a tale comunicazione e trattamento è obbligatorio per l’esecuzione del contratto stesso; il mancato consenso impedirà la conclusione contrattuale.”

Nell’apposita area riservata, gli intermediari che ne avranno fatto richiesta, troveranno tutta la modulistica utilizzabile ai fini delle vigenti normative (Modelli 7a, 7b, fascicoli informativi, dettagli specifici sui prodotti, tariffari, etc …).

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